Un documento di consultazione dell’Autorità dello scorso dicembre torna sul tema delle penali per recesso anticipato sui contratti di energia elettrica e gas.
In un altro articolo del blog abbiamo approfondito come difendersi dalle penali per recesso anticipato nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Da tempo, infatti, è risaputo che le penali in caso di cambio fornitore sono vietate e più volte l’Autorità è tornata sul tema per utili approfondimenti.
Tuttavia le cose sono leggermente cambiate con l’attuazione della Direttiva UE n. 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, inerente alle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, entrate in vigore già da qualche annetto, più precisamente da Dicembre 2021 e che in quest’ultimo periodo di incertezza per i mercati le cose potrebbero cambiare.
Attenti al prezzo fisso
Qualche settimana fa avevamo lanciato il titolo “Energia: prezzi in calo. E’ arrivato il momento di bloccare i prezzi?”. Difatti con la diminuzione delle quotazioni dei prezzi di energia elettrica e gas stanno man mano tornando disponibili delle offerte a prezzo fisso, tuttavia le cose potrebbero non essere come nel passato.
In virtù del trambusto accaduto nell’ultimo anno e mezzo anche i fornitori di energia elettrica e gas sono corsi ai ripari e magari avranno inserito la nuova disposizione, che nuova non è, in merito alla penale per recesso anticipato nei contratti a prezzo fisso.
Quindi occorre leggere bene il contratto e comprenderlo prima di aderire, in modo da comprendere se effettivamente è libero da vincoli o no.
Ma come funzione questa penale per recesso anticipato nei contratti a prezzo fisso?
Penale per recesso anticipato nei contratti a prezzo fisso
Per comprendere meglio cosa vuol dire e come funziona tale penale riportiamo per filo e per segno quanto scritto nell’art. 7, comma 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210:
“Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell’ambito del contratto. L’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.”
Quindi in breve:
- i fornitori possono applicare le penali per recesso anticipato solo ed esclusivamente ai contratti a prezzo fisso;
- il valore della penale deve essere scritto nel contratto e approvato dal cliente;
- il valore della penale non può essere superiore alla perdita economica subita dal fornitore a seguito del reclamo.
I consigli per scegliere bene
Non è detto che quando si parla di aumenti o prezzi alle stelle bisogna necessariamente cambiare contratto, in quanto il tutto va contestualizzato alla propria situazione.
Motivo per cui ci teniamo a darvi 4 consigli per orientarsi correttamente all’interno della vasto ventaglio di offerte che il mercato può offrire ed evitare le truffe!
Consiglio n. 1: verifica la tipologia di offerta attiva. Se il contratto attualmente attivo è a prezzo fisso non dovrai preoccuparti del caro bollette in quanto, con tutta probabilità, i prezzi saranno inferiori rispetto agli indici di mercato all’ingrosso. In questo caso non dovrai preoccuparti dei rincari ma solamente di quando scadrà la tua offerta e del rinnovo proposto dal tuo fornitore.
Consiglio n.2: Se hai notato degli incrementi di spesa nelle tue bollette verifica che il tuo fornitore non abbia cambiato unilateralmente le condizioni economiche del contratto. Questo dato è facilmente visualizzabile nella sezione “dati tecnici” della bolletta. I fornitori hanno l’obbligo di informare i propri clienti di eventuali modifiche contrattuali con almeno tre mesi di anticipo, salvo diverse condizioni previste dal contratto, e se così non fosse è possibile reclamare l’accaduto e richiedere il ripristino delle condizioni contrattuali sottoscritte.
Consiglio n.3: non cambiare fornitore sulla base delle parole dette dal venditore di turno. Indipendentemente se tramite call-center o tramite un venditore fisico verifica sempre le condizioni scritte nel contratto e confrontarle con quelle comunicate verbalmente dal venditore. Un cambio effettuato in modo superficiale potrebbe costarti caro, soprattutto in un momento così delicato.
Consiglio 4: in caso di attivazione di contratti non richiesti la soluzione non è cambiare nuovamente fornitore, in quanto eventuali condizioni di vantaggio, probabilmente, non saranno più disponibili. Devi sapere che in materia di contratti non richiesti esiste una procedura che permette l’annullamento del contratto non richiesto e il ripristino del contratto precedente alle stesse condizioni.
Questi sono i principali consigli per orientarti al meglio nella giungla energetica.
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