Come non farti applicare la penale per recesso anticipato

penale recesso anticipato

Nonostante il mercato libero stia a significare libertà di scelta ancora oggi bisogna stare attenti alle penali per cambio fornitore. In questo articolo vedremo come scovarle e come evitarle.

“Se cambi fornitore ti applicheremo una penale!” 

Quante volte avrai sentito questa frase e sentendoti minacciato, costretto e rassegnato a dover pagare costi extra, hai fatto dietrofront?

L’argomento penali per recesso, per le forniture di luce e gas, è sempre un tema caldo e attuale, sotto certi aspetti, oggi, si fa ancora parecchia confusione su come stanno realmente le cose.

Diritto di ripensamento vs recesso contrattuale

Prima di addentrarci nello specifico sulle penali per recesso occorre fare una distinzione tra il diritto di ripensamento e il recesso da un contratto.

Anche per i contratti di energia elettrica e gas vige il codice civile in materia di diritto di ripensamento. 

Nello specifico tutti i contratti che sono stati sottoscritti, successivamente al 13 giugno 2014, la legge concede ai consumatori 14 giorni di tempo, in questo caso dalla sottoscrizione del contratto, per poter ripensare alla scelta e sua volta recedere dal contratto, rendendolo a tutti gli effetti nullo.

Cosa ben diversa invece è il recesso contrattuale, correlato alle forniture luce e gas, ovvero la volontà del consumatore di cessare il contratto attivo definitivamente, per chiusura dell’utenza o, come accade più spesso, per un passaggio ad altro fornitore.

Il recesso per cambio fornitore

Il recesso per cambio fornitore, quindi, è quella pratica che ci permette di abbandonare un fornitore a seguito di un altro.

In questo caso il recesso sarà contemporaneo allo switch, nonché al cambio fornitore, e sarà incaricato direttamente il fornitore scelto a comunicarlo al fornitore uscente, ovvero colui che al momento ha attivo il contratto.

Per evitare di perdersi tra le parole, breve riepilogo:

Fornitore da chi ricevo le bollette = fornitore uscente;

Fornitore che ho scelto per un nuovo contratto = fornitore entrante.

Le varie delibere dell’Autorità, l’ARERA, sottolineano che al consumatore non possono essere fatturati importi di chiusura o di recesso, in quanto il mercato libero prevede proprio la libertà di poter scegliere il proprio fornitore ogni quando e come si vuole, discorso ben diverso per le grandi utenze alimentate in media tensione (MT), che non staremo qui ad approfondire.

Tuttavia, non sempre questo accade e più di qualche fornitore ha aggirato l’ostacolo, per mettersi in linea con le direttive ARERA, e allo stesso tempo limitare il cliente nella scelta.

Penali per recesso camuffate

Fatta la legge, trovato l’inganno! (cit.)

È quello che hanno fatto diversi fornitori per tenersi quanto più i clienti, o per i più vendicativi, per fargliela pagare cara qualora decidano di cambiare.

Appurato che non esistono penali per recesso anticipato, e qualora un fornitore le applichi alla chiusura del contratto le stesse si possono reclamare, il discorso è ben diverso con gli sconti o promozioni riservate ai nuovi clienti.

Una cosa a cui bisogna fare molta attenzione, quando si sottoscrive un contratto di energia elettrica o di gas, sono le eventuali offerte e promozioni offerte riservate ai nuovi clienti.

Perché?

Queste promozione che i fornitori effettuano per far attrarre nuovi clienti, in linea di massima danno un accesso immediato a degli sconti o bonus, tuttavia gli stessi sono correlati al tempo di permanenza in fornitura del cliente stesso.

Cosa vuol dire questo?

Oggi molte offerte del mercato libero sono impostate in modo che al cliente venga dato uno sconto o un bonus a inizio fornitura, ma allo stesso tempo viene posto un vincolo temporale, che lo stesso cliente dovrà rispettare.

Qualora il cliente decida di recedere dal contratto prima di un determinato tempo, 12 o 24 mesi sono i casi più frequenti, gli stessi bonus di cui si è usufruito verranno stornati, generando un vero e proprio conguaglio a fine del contratto.

In questo modo non si tratterà di una penale, ma di sconti di cui si è usufruito e, in virtù di non aver rispettato gli accordi presi con il fornitore, vengono richiesti indietro.

Ed è così che una penale per recesso si trasforma in uno storno di bonus.

Cosa fare per evitare ciò?

A questo punto le direttive ARERA si stanno rispettando, in quanto siamo dinanzi a degli storni e non all’applicazione di qualche penale.

Quindi, cosa fare?

Per evitare tutto questo diventa di fondamentale importanza valutare attentamente l’offerta che si sta sottoscrivendo, capire qual’è il vero prezzo e quali vincolo ci sono, in modo da non ritrovarsi in scomode situazioni che potrebbero vanificare la ricerca di risparmio tanto ambita nel scegliere un altro fornitore.

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