Cambia il codice di condotta commerciale: nuove regole per i fornitori

nuovo codice di condotta commerciale

Con l’aggiornamento del regolamento a cui i fornitori devono attenersi nei rapporti contrattuali con i clienti finali, cambiando alcuni aspetti della regolamentazione, tra cui la penale per recesso anticipato. Vediamo insieme le principali modifiche.

Alcune regole nel codice di condotta commerciale, che stabilisce le linee guida per i fornitori di energia elettrica e gas nel redigere contratti e offerte e nel rapporto con il consumatore, sono cambiate.

Le tre principali modifiche in questo nuovo aggiornamento riguardano:

  • Comunicazioni relative ai rinnovi taciti;
  • Penali per recesso anticipato;
  • Compilazione della scheda sintetica.

Esaminiamo in dettaglio questi aggiornamenti.

Comunicazioni per i rinnovi taciti

L’ultimo anno e mezzo ha messo alla luce il tema relativo ai rinnovi e alle modifiche delle condizioni contrattuali, portando a specifiche disposizioni nel nuovo codice di condotta per i rinnovi taciti, ovvero quelle che non vanno a modificare le condizioni economiche del contratto, nonostante il periodo di validità delle condizioni economiche sia terminato. 

Fino al 2023, i fornitori, se il rinnovo delle condizioni avveniva agli stessi prezzi, non erano tenuti a comunicare la scadenza delle condizioni contrattuali.

A fine 2023 l’Antitrust (AGCM) ha sanzionato diversi fornitori del mercato libero, vedi Enel Energia, ENI Plenitude, Edison, ACEA e Dolomiti Energia e Iberdrola, in quanto avevano provveduto ad inviare lettere di modifica/rinnovo poco trasparente nei confronti dei clienti finali.  

(Da lì è emerso anche come contratti scaduti da più di dieci anni, e tacitamente rinnovati, siano poi scaduti “all’improvviso”.)

ARERA e AGCM hanno considerato questa pratica di rinnovo poco trasparente per i consumatori, portando alla decisione di chiarire anche i rinnovi taciti senza variazione di condizioni.

In particolare, se il contratto prevede il rinnovo tacito delle condizioni economiche alle stesse condizioni preesistenti, deve includere:

  • Una comunicazione con oggetto “Rinnovo delle condizioni economiche”, inviata con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di rinnovo;
  • L’indicazione del nuovo periodo di validità delle condizioni economiche nella comunicazione.

In caso di mancato rispetto di queste indicazioni, il cliente ha diritto a un indennizzo di 30,00€, riconosciuto entro 8 mesi, salvo la possibilità di ulteriori rettifiche o ricalcoli richiesti dal cliente.

Penale per recesso anticipato

Se n’è parlato tanto ultimamente: nel 2024 le penali per recesso anticipato costituiscono una realtà.

Ne avevamo parlato anche sul nostro blog fin dall’approvazione della legge ecentement discussa nel 2023, la questione origina dal decreto legislativo n. 210 del 08/11/2021. 

Nello specifico oggi i fornitori possono prevedere una penale per recesso anticipato (definito anche onere di recesso) per i contratti di energia elettrica a prezzo fisso a tempo determinato o a tempo indeterminato ma con condizioni determinate.

L’importo della penale dovrà essere presente in modo esplicito nel contratto di fornitura e nella relativa scheda sintetica, di cui parleremo a breve, e non può superare la perdita economica diretta subita dal fornitore a causa dello scioglimento anticipato del contratto.

Schede sintetiche

Con l’introduzione dell’onere di recesso, anche le schede sintetiche subiscono modifiche.

Nel 2024 cambiano anche le schede sintetiche. In primis non sarà più presente la scheda di confrontabilità nel plico contrattuale in quanto, venendo meno il mercato di maggior tutela, sarebbe risultato superfluo avere un paragone in tal senso.

Allo stesso tempo nella scheda sinstetica viene introdotto un nuovo indicatore di prezzo il “costo per consumo”, che si va ad aggiungere ai due già presenti:

  • Costo fisso anno: somma dei corrispettivi che formano la spesa per la materia prima energia/materia gas in €/anno;
  • Costo per potenza impegnata: per offerte di energia elettrica, somma dei corrispettivi che formano la spesa per la materia prima energia in €/kW.

Il nuovo indicatore, costo per consumi sarà calcolato sommando tutti i corrispettivi che formano la voce “spesa per la materia prima energia” ed espresso in €/kWh per l’energia elettrica e in €/smc per le forniture di gas.

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